Competenze
L'art. 13 della Legge 10 aprile 1905 n. 287, modificata dalla Legge 5 maggio 1952 n. 405 e dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1441, recanti norme sul "Riordinamento dei giudici di Assise" prevede che in ogni Comune sono formati, a cura di una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello.